Descrizione
DIVIETI E SANZIONI
La vigente normativa regionale (art. 45 l.r. 31/2008) prevede che, durante tutto l’anno e su tutto il territorio regionale, è vietato accendere, all’aperto, fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri (c. 10), fatte salve le deroghe previste dall’art. 54 c. 2 del r.r. 5/2007 che recita:
“Nei periodi in cui non vige lo stato di rischio per gli incendi boschivi, in deroga al divieto di cui al precedente capoverso, l'accensione di fuochi è permessa esclusivamente:
a) negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano in bosco;
b) per la ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali;
c) per la carbonizzazione di cui all'art. 38 purché non avvenga in giornate ventose”.
Inoltre, il c. 3 del medesimo articolo prevede che i fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi e quelli per la ripulitura delle masse vegetali residue devono essere spenti entro le ore 14:00 nei periodi in cui è in vigore l'ora solare ed entro le ore 16:00 nei periodi in cui è in vigore l'ora legale.
Il r.r. 5/2007 all’art. 54 c. 4 prevede che, nei periodi in cui vige lo stato di rischio sia vietato:
a) accendere fuochi e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio; ed inoltre, sia vietato, nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri;
b) far brillare mine;
c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
d) usare motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville;
e) gettare mozziconi accesi al suolo.
Ai fini sanzionatori, le “aree a rischio di incendio boschivo”, si considerano le seguenti:
1) nei comuni afferenti a tutte le classi di rischio, per le azioni da a) ad e), i boschi e i terreni a meno di cento metri da essi;
2) nei comuni afferenti alle classi di rischio 5, per l’azione a), anche tutti i terreni vegetati esterni al tessuto urbano consolidato (come definito dall’art. 10 l.r. 12/2005 e individuato dal Piano di Governo del Territorio vigente del comune interessato, prescindendo dalla distanza dal bosco).
Il territorio del Comune di Braone è in classe di rischio 2.