Descrizione
Si rende noto che gli albi dei giudici popolari per le Corti di Assise e le Corti di Assise di Appello, definitivamente formati dal Tribunale con le norme stabilite dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, unitamente ai decreti che li approvano, sono depositati presso l’Ufficio Elettorale del Comune, per 10 giorni da oggi.
Entro il termine di 15 giorni dall’ultimo di pubblicazione suddetta, ogni cittadino di età maggiore può ricorrere alla Corte di Appello per le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni.
Il ricorso, da farsi in carta libera, deve essere depositato nella Cancelleria del Tribunale, dalla quale sarà immediatamente trasmesso a quella della Corte di Appello.